COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 dell’ 19/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MARSICO AVVERSO DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL CU N. 63 DEL 15.03.2006 CHE DISPONEVA LA RIPETIZIONE DELLA GARA REAL MARSICO – LUCANIA 94 DEL 12.02.2006.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 73 dell’ 19/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
6.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MARSICO AVVERSO DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL CU N. 63 DEL 15.03.2006 CHE DISPONEVA LA RIPETIZIONE DELLA GARA REAL MARSICO – LUCANIA 94 DEL 12.02.2006.
Letto il reclamo proposto dalla soc. Real Marsico avverso alla decisione pubblicata sul C.U. n. 63 del 15.03.2006 con cui il G.S. in accoglimento del ricorso proposto dalla soc. A.S.D. Lucania 94 disponeva la ripetizione della gara del 12.02.2006 tra Real Marsico e Lucania 94 ravvisando un errore tecnico del D.G.;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta nonché il D.G.;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Rilevato che la società reclamante con l’unico motivo di reclamo sostiene che il D.G. non ha assolutamente impedito alla società A.S.D. Lucania 94 l’effettuazione della sostituzione ma che si è limitato a prendere atto di quanto rappresentato dal proprio allenatore sulla impossibilità regolamentare di tale sostituzione essendo effettuata con l’A.A. di parte;
Considerato che nella disposta audizione il D.G. ha confermato quanto già riportato nel proprio supplemento ovvero di aver “……detto alla giocatrice che stava effettuando la sostituzione che non poteva entrare a far parte del giuoco perché A.A. di parte……” aggiungendo di non aver impedito la sostituzione ma solo riferito, al momento della sostituzione, quello che le era stato detto dal dirigente;
Evidenziato che a norma dell’art. 3 Regolamento del Giuoco del Calcio nel caso di sostituzione di un calciatore devono essere osservate una serie di disposizioni (il D.G. deve essere informato della sostituzione, il giuoco deve essere fermo, il calciatore di riserva non deve entrare sul terreno di giuoco prima che sia uscito quello sostituito, l’ingresso deve avvenire in prossimità della linea mediana del campo) e che lo stesso D.G., al di là di far osservare dette disposizioni procedurali al momento della sostituzione, non può minimamente entrare nel merito o “consigliare” ad una delle due squadre sull’effettuazione o meno di una sostituzione;
Ritenuto nella fattispecie in oggetto sussistente un errore nell’applicazione di una norma regolamentare da parte del D.G.
P.Q.M.
- respinge il proposto reclamo e conferma la decisione del G.S.;
- dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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