COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 dell’ 19/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.6 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING GENZANO AVVERSO SQUALIFICHE DEI CALCIATORI SANTIBANEZ IVAN ARIEL ED ESCALANTE MAURO GUSTAVO PER 5 GARE INFLITTE DAL G.S. E PUBBLICATA SU CU N.68 DEL 29.03.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 dell’ 19/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.6 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING GENZANO AVVERSO SQUALIFICHE DEI CALCIATORI SANTIBANEZ IVAN ARIEL ED ESCALANTE MAURO GUSTAVO PER 5 GARE INFLITTE DAL G.S. E PUBBLICATA SU CU N.68 DEL 29.03.2006. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Sporting Genzano avverso la decisione del GS con la quale veniva inflitta la squalifica per 5 (cinque) gare ai calciatori Santibanez Ivan Ariel e Escalante Mauro Gustavo, decisione pubblicata sul CU n. 68 del 29.03.2006; Letti gli atti ufficiali di gara; Ritenuto che i fatti così come accaduti e descritti dal D.G. nel proprio rapporto integrano gli estremi delle ipotesi previste, a parere di questa Commissione, dell’art. 14, comma 2/bis, lettera b,; Considerato che, pertanto, possa ritenersi equa la sanzione di 3 gare effettive di squalifica; P.Q.M. - in accoglimento del proposto reclamo, riduce le squalifiche inflitte ai calciatori Santibanez Ivan Ariel ed Escalante Mauro Gustavo a 3(tre) gare effettive; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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