COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 dell’ 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRICARICO AVVERSO PERDITA GARA PESCOPAGANO 2000 – TRICARICO DEL 26.03.2006 INFLITTA DAL G.S. COME DA CU N. 68 DEL 29.03.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 dell’ 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRICARICO AVVERSO PERDITA GARA PESCOPAGANO 2000 – TRICARICO DEL 26.03.2006 INFLITTA DAL G.S. COME DA CU N. 68 DEL 29.03.2006. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Tricarico avverso la decisione del G.S. pubblicata sul CU n. 68 del 29.03.2006 con cui veniva assegnata alla società reclamante la perdita della gara del 26.03.2006 svoltasi a Pescopagano tra il Pescopagano 2000 e il Tricarico, per non aver quest’ultima mantenuto in campo il numero minimo di giocatori “under”; Ascoltata la reclamante che ne ha fatto richiesta, nonché il D.G., l’AA n.1 ed il Commissario di campo; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che dall’istruttoria espletata non è emerso l’invocato errore nell’annotazione delle sostituzioni da parte del D.G. nel rapporto di gara in quanto, in sede di audizione, lo stesso D.G. ed il suo assistente hanno escluso, in maniera assoluta, la possibilità di errore nelle sostituzioni, avendo effettuato il riscontro delle stesse sia al momento dell’effettuazione che a fine gara, non riscontrando alcun errore e/o anomalia e confermando, pertanto, le sostituzioni effettuate dalla società Tricarico nella gara in oggetto; Preso atto che la società reclamante ha giocato dal 29° del s.t. con solo due calciatori “juniores” in campo, mentre la normativa prevede che essi siano tre, di cui uno nato dal 1° gennaio 1986 e due dal 1° gennaio 1987; Evidenziato che nel procedimento sportivo non possono trovare ingresso le prove richieste dalla reclamante che non assurgono a valore di piena prova rispetto al rapporto arbitrale, a norma dell’art. 31 del C.G.S. P.Q.M. - respinge il proposto reclamo; - dispone l’incamerarsi della tassa reclamo, se versata.
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