COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 dell’ 8/6/2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO SOCIETA’ BANZI del 25.05.2007 Letto ed esaminato il reclamo proposto dalla società ACD BANZI avverso il C.U. n.ro 117 del 23.05.2007, nonché il C.U. n.ro 107 del 03.05.2007;

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 dell’ 8/6/2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO SOCIETA’ BANZI del 25.05.2007 Letto ed esaminato il reclamo proposto dalla società ACD BANZI avverso il C.U. n.ro 117 del 23.05.2007, nonché il C.U. n.ro 107 del 03.05.2007; Considerato che i motivi per cui la società reclama esulano dalla competenza di questo Giudice, disciplinata dall’art.24 del C.G.S., vertendo su criteri di promozione e di assegnazione del titolo sportivo; P.Q.M. DELIBERA • di respingere il reclamo proposto perché inammissibile; • di incamerare la tassa reclamo, se versata.
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