COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 dell’ 8/6/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ALBANO PER PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI SCHIERATI DALLA SOCIETA’ REAL MONTEMILONE NELLA GARA-SPAREGGIO DEL 2.06.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 120 dell’ 8/6/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ALBANO PER PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI SCHIERATI DALLA SOCIETA’ REAL MONTEMILONE NELLA GARA-SPAREGGIO DEL 2.06.2007.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ATLETICO ALBANO per presunta posizione irregolare di alcuni calciatori schierati dalla società Real Montemilone nella gara del 02.06.2007 tra l’Atletico Albano ed il Real Montemilone, valevole come gara di spareggio;
Lette le controdeduzioni pervenute nei termini dalla società Real Montemilone;
Acquisita dalla segreteria del C.R. Basilicata idonea certificazione in merito ai tesserati della società Real Montemilone;
Considerato che dalla suddetta documentazione risulta che i calciatori schierati dalla società Real Montemilone risultano essere tutti regolarmente tesserati;
Rilevato, altresì, che il D.G. nel suo rapporto di gara ha dichiarato di aver regolarmente effettuato le operazioni di riconoscimento dei calciatori in distinta della società Real Montemilone, non riscontrando alcuna anomalia e/o difformità rispetto ai documenti presentati per il riconoscimento;
Preso atto del chiarimento reso in data 5.6.2007 dal D.G. con cui lo stesso ha precisato di aver regolarmente riconosciuto con un valido documento di identità il n.ro 14 della società Real Montemilone, signor Tudisco Giuseppe;
P.Q.M.
- rigetta il proposto reclamo, confermando il risultato acquisito sul campo: ATLETICO ALBANO – REAL MONTEMILONE 1-1;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 dell’ 8/6/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ALBANO PER PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI SCHIERATI DALLA SOCIETA’ REAL MONTEMILONE NELLA GARA-SPAREGGIO DEL 2.06.2007."