COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 22/6/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ CRAL LOCOMOTIVA (CALCIO A 5 – SERIE D) AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PINNARO’ ANTONIO COME DA C.U. N. 23 DEL 15.03.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 122 del 22/6/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ CRAL LOCOMOTIVA (CALCIO A 5 – SERIE D) AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PINNARO’ ANTONIO COME DA C.U. N. 23 DEL 15.03.2007.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla Società CRAL LA LOCOMOTIVA avverso la squalifica inflitta al calciatore PINNARO’ ANTONIO, come da CU n. 23 del 15.03.2007;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la società reclamante che ne aveva fatto rituale richiesta;
Ascoltato il D.G. della gara Possidente – La Locomotiva dell’11.03.2007, signor Nigro Raffaele;
Accertata la condotta gravemente violenta posta in essere dal calciatore PINNARO’ ANTONIO nei confronti dell’arbitro;
Tenuto conto che nella ricostruzione dell’accaduto, lo stesso D.G. non ha manifestato alcun dubbio od incertezza circa l’identità dell’aggressore, nella fattispecie il Pinnarò Antonio;
Considerato che per i fatti per cui è procedimento, il D.G. depositava copia di denuncia/querela del 19.03.2007 nei confronti del Pinnarò Antonio per lesioni;
Ritenuto che la condotta posta in essere dal citato Pinnarò Antonio assume i caratteri del grave atto di violenza e che la sanzione inflitta dal G.S. è congrua in relazione ai fatti verificatisi;
P.Q.M.
- conferma la squalifica inflitta al calciatore PINNARO’ ANTONIO;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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