COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 20/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 4.1 DEFERIMENTO – PROCEDIMENTO A CARICO DEI SIGNORI NATIELLO INNOCENZO, GRANDE CARMINE, MAZZA CLAUDIO E DELLA SOCIETA’ ASD VIETRI (n.ro 49/2007-08 del registro C.D.T.). Seduta del 16.06.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 20/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 4.1 DEFERIMENTO - PROCEDIMENTO A CARICO DEI SIGNORI NATIELLO INNOCENZO, GRANDE CARMINE, MAZZA CLAUDIO E DELLA SOCIETA’ ASD VIETRI (n.ro 49/2007-08 del registro C.D.T.). Seduta del 16.06.2008. CON NOTA del 14.01.2008, ricevuta in data 18.01.2008 prot. 2113/174pf06-07/SP/en, il Procuratore Federale, a seguito di decisone della Commissione Disciplinare Nazionale che con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 22 del 4.01.2008 dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore della Commissione Disciplinare Territoriale di Basilicata , deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale i Sig.ri Natiello Innocenzo, Mazza Claudio, Grande Carmine ed A.S.D. Vietri per rispondere: il primo per la violazione di cui all’ art. 38.comma 2 del Regolamento Settore Tecnico; il secondo ed il terzo della violazione di cui all’ art. 1 comma 1 del G.G.S in relazione all’ art. 38 N.O.I.F. ; La Società A.S.D. Vietri per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle suindicate condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato. CONTESTATI ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale, erano presenti, per la Procura Federale il Sostituto Procuratore Avv. Rocco Brienza, ed i deferiti Mazza e Natiello, i quali avanzata istanza di audizione, provvedevano a depositare nei termini memorie difensive. ASCOLTATI i deferiti la Commissione Disciplinare Territoriale, riteneva di dovere convocare anche i tesserati sig. Polino Luigi, sig. Angelillo Nicola, sig. Telesca Rocco, sig. Adobbato Giuseppe ed il sig. Pasquale Arleo, i quali venivano sentiti nelle sedute del 19.04.08, 17.05.08, e 26.05.2008. Il deferito Carmine Grande, pur ritualmente convocato, non si presentava e non faceva pervenire nessun legittimo impedimento e/o memoria difensiva. ASCOLTATE le relazioni e le richieste del Sostituto Procuratore Federale il quale, ritenute provate le violazioni delle norme contestate, richiedeva: • per Natiello Innocenzo mesi 18 di squalifica; • per Mazza Claudio e Grande Carmine mesi 9 di inibizione; • per la Società A.S.D. Vietri euro 2.000,00 di ammenda, nonché la trasmissione degli atti alla Procura Federale in merito alle dichiarazioni rese da alcuni tesserati ascoltati dalla C.D.T. in quanto da un lato contraddittorie, e dall’ altro contrarie alle norme del C.G.S. PREMESSO che i tecnici sono soggetti per le violazioni di cui agli artt. 33, 37 e 38 Reg. Sett. Tecnico alla giurisdizione della C.D. del Settore Tecnico, mentre per tutte le altre infrazioni inerenti l’attività agonistica e per le violazioni al C.G.S. soggiacciono alla disciplina degli organi di giustizia sportiva e che, pertanto, gli atti relativi alla violazione di cui all’art. 38 Reg. Sett.Tecn. vanno trasmessi per competenza alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico. RITENUTO, del pari, che il comportamento posto in essere dal Natiello Innocenzo così come emerso nel corso delle indagini e dall’istruttoria del presente procedimento, attesa anche la sua qualità di componente del consiglio direttivo dell’AIAC Basilicata, costituisce violazione delle generali regole di lealtà e correttezza sanciti dall’art. 1 del C.G.S. DALL’ISTRUTTORIA SVOLTA dall’Ufficio Indagini ed in particolare dalle dichiarazioni rese dai tesserati informati sui fatti, nonché da quanto dichiarato dagli stessi in sede di audizione, risulta provato che il sig. Natiello Innocenzo, oltre a svolgere l’attività di tecnico con regolare tesseramento, ha svolto attività per altra società curandone il settore giovanile, intrattenendo i rapporti con la Federazione e svolgendo attività di allenatore. Quanto asserito dal Natiello con la propria memoria difensiva e nel corso dell’audizione, non ha trovato riscontro negli atti del procedimento, in quanto sia Adobbato Giuseppe (Cfr. All.5 fasc. Proc. Fed.) che Polino Luigi, collaboratore del Settore Giovanile C.R.B., hanno confermato la tesi accusatoria. Il sig. Adobbato, infatti, ha riferito di aver visto il Sig. Natiello, in occasione di un torneo giovanile, sedersi sulla panchina del Vietri, e dare, di volta in volta, disposizioni tecniche, curando anche i cambi degli atleti. Il sig. Polino Luigi, invece, ha dichiarato che, per ogni esigenza inerente alla Società A.S.D. Vietri, contattava telefonicamente il sig. Natiello Innocenzo. RILEVATO che dei comportamenti posti in essere dal Natiello Innocenzo, devono rispondere anche i Sig.ri Carmine Grande e Mazza Claudio, rispettivamente il primo Presidente all’ epoca dei fatti della Società F.C. Vietri ed il secondo, Presidente della Società A.S.D. Vietri. nella stagione 2006-2007, per violazione dell’ art. 1, comma 1 C.G.S. PRESO ATTO che per quanto attiene alla Società A.S.D. Vietri come da comunicazione della Segreteria del C.R.B. risulta che la stessa ha cessato ogni attività (Com. Uff. 20 del 19.09.2007). PER I FATTI ESPOSTI, questa Commissione Disciplinare Territoriale, rilevate le discordanze emerse in sede di audizione , ritiene opportuno trasmettere gli atti alla Procura per i relativi approfondimenti in merito alle dichiarazione rese dai tesserati. P.Q.M. in accoglimento del proposto deferimento la Commissione Disciplinare di Basilicata; Letto l’art. 1 C.G..S.; COSI DECIDE • Infligge al Sig. Natiello Innocenzo mesi 6 di squalifica, • Infligge al Sig. Carmine Grande mesi 3 di inibizione; • Infligge al Sig. Mazza Claudio mesi 1 di inibizione; • Dipone non doversi procedere nei confronti della Societè A.S.D. Vietri per intervenuta cessazione dell’ attività. • Dispone trasmettersi gli atti alla C.D. del Settore Tecnico per i provvedimenti di competenza, in merito alla posizione del signor Natiello Innocenzo; • Dispone la trasmissione degli atti, relativamente alle dichiarazioni rese in sede di audizione dei Sig.ri Telesca Rocco , Sig. Angelillo Nicola ed Adobbato Giuseppe alla competente Procura Federale a cura della segretaria del C.R.B. Il presente provvedimento va comunicato, a cura della Segreteria del C.R. Basilicata alle parti interessate, a norma dell’art. 35, comma 4, del C.G.S.
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