LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 190 del 06/06/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro BARLA/U.S.SANREMESE CALCIO S.p.a.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 190 del 06/06/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro BARLA/U.S.SANREMESE CALCIO S.p.a. Con Racc.A.R. in data 26/05/2008 il sig.Alessandro BARLA, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.SANREMESE CALCIO S.p.a., un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2007/08 di complessivi €. 4.000,00. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della totale somma prevista dall’accordo economico. Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. invitata alla Società controparte, e la prevista tassa reclamo di €.50,00 giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Alessandro BARLA, nei confronti della Società U.S.SANREMESE CALCIO S.p.a., per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
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