COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 27/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2 PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOC. IRSINESE, U.S. VERDERUOLO ASSOPOTENZA E AVIGLIANO CALCIO E DEI SIGG. SILVANO GIACOMO, SANTARSIERO PAOLO E GUGLIELMI VINCENZO (N. 86/2007-08 Reg. C.D.T.) – Seduta del 10.06.2007 –

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 27/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2 PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOC. IRSINESE, U.S. VERDERUOLO ASSOPOTENZA E AVIGLIANO CALCIO E DEI SIGG. SILVANO GIACOMO, SANTARSIERO PAOLO E GUGLIELMI VINCENZO (N. 86/2007-08 Reg. C.D.T.) - Seduta del 10.06.2007 - CON NOTA trasmessa in data 10.04.2008 prot. 4054/438 pf 07-08/GT/en, ricevuta il 18 aprile 2008, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la soc. U.S. Irsinese, la soc. U.S. Verderuolo Asso Potenza e la Soc. Avigliano Calcio nonché i sigg. Silvano Giacomo, Santarsiero Paolo e Guglielmi Vincenzo, quanto al primo tesserato per aver infranto i principi di lealtà e correttezza avendo espresso a mezzo comunicato stampa dichiarazioni lesive di soggetti dell’ordinamento federale a ciò chiamata a risponderne anche la società, quanto al secondo per violazione dei principi sanciti dall’art. 1 C.G.S. per aver consentito all’allenatore De Stefano Giuseppe di svolgere attività presso la scuola calcio della società da egli presieduta a ciò chiamata a risponderne anche la società dallo stesso presieduta, quanto al terzo deferito per rispondere della violazione dei principi di cui all’art. 1 per aver consentito all’allenatore De Stefano Giuseppe di svolgere nelle stagioni sportive 2006-2007 e 2007-2008 la funzione di allenatore pur essendo a conoscenza della mancata osservanza da parte del tecnico delle condizioni di appartenenza all’albo ed ai ruoli del Settore Tecnico. CONTESTATI ritualmente gli addebiti, fissata l’udienza dibattimentale al 31.05.2008, il deferito Silvano Giacomo faceva pervenire rituale istanza di audizione con contestuale richiesta di differimento, a causa improrogabili ragioni di lavoro, del procedimento. Stante il legittimo impedimento rappresentato dal deferito, il procedimento veniva differito al 10.06.2008. Tutte le altre parti deferite non provvedevano nei termini di rito al deposito di memorie difensive, né a inoltrare richiesta di essere ascoltati, né comparivano alla seduta fissata senza addurre nessun legittimo impedimento. PRIMA dell’apertura del dibattimento, il sostituto procuratore federale avv. Rocco Brienza e il deferito Silvano Giacomo rappresentavano alla C.D.T. di aver raggiunto un accordo sull’applicazione di una sanzione ridotta ex art. 23 C.G.S. La C.D.T. ritenuta corretta la formulazione dei fatti così come formulata dalle parti e ritenuta congrua la sanzione indicata ne disponeva l’applicazione con separata ordinanza, disponendo la chiusura del procedimento nei confronti di Silvano Giacomo e di procedere alla continuazione del giudizio per le altre posizioni. ALLA SEDUTA del 10.06.2008, nessuna delle parti era presente e terminata la discussione, il Sostituto Procuratore, ritenuta provata per ciascun deferito la violazione contestata, formulava le seguenti richieste: - 4 mesi di inibizione per Santarsiero Paolo; - 2 mesi di inibizione per Guglielmi Vincenzo; - € 300,00 di ammenda per la soc. U.S. Verderuolo Assopotenza; - € 300,00 di ammenda per la soc. Avigliano Calcio. DALLE RISULTANZE dell’istruttoria espletata dalla Procura Federale emerge in maniera inequivocabile la responsabilità dei deferiti in oggetto in ordine ai fatti agli stessi ascritti. Dall’attività d’indagine, in particolare, risulta provato che la soc. U.S. Verderuolo Assopotenza si è avvalsa della collaborazione di De Stefano Giuseppe già allenatore della prima squadra dell’Avigliano Calcio militante nel campionato regionale d’Eccellenza, come istruttore di giovani calciatori per due giorni a settimana. Lo stesso tecnico ha dichiarato di collaborare dal mese di settembre 2007 con la scuola calcio della U.S. Verderuolo Assopotenza, offrendo collaborazione ai tecnici effettivi e mostrando ai giovani i fondamentali del giuoco del calcio. Circostanze queste confermate anche dal Presidente della stessa società. TALE comportamento integra sicuramente violazione delle norme federali ed in particolare degli artt. 1 C.G.S. e 38 2° comma del reg. Sett. Tec., norma quest’ultima che inibisce ai tecnici di prestare la loro opera, sia pure temporanea o occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi. Per le violazioni ascritte al proprio Presidente, ne risponde anche la società U.S. Verderuolo Assopotenza ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. QUANTO alla soc. Avigliano Calcio e al suo Presidente Guglielmi Vincenzo anche per essi l’istruttoria svolta dalla procura federale ha dimostrato la violazione di norme federali, ovvero l’inosservanza oltre che dei principi generali di cui all’art. 1 C.G.S., dell’art. 17 Reg. Settore Tecnico che stabilisce che i tecnici ancorché iscritti nell’albo e nei ruoli speciali, se non in regola con le condizioni previste per l’appartenenza rispettivamente all’Albo ed ai ruoli, non possono essere tesserati da parte delle società. DAGLI ATTI ALLEGATI, invece, si evince che il Settore Tecnico FIGC di Firenze in data 26.10.2007 respingeva il tesseramento dell’allenatore De Stefano Giuseppe per mancato pagamento delle quote di iscrizione annuale inviando la relativa comunicazione al CR Basilicata e al tecnico presso la soc. Avigliano Calcio. Nonostante ciò il tecnico continuava ad allenare la prima squadra della soc. Avigliano Calcio per l’intera stagione. Per le violazioni ascritte al proprio Presidente, ne risponde anche la società Avigliano Calcio ex art. 4 comma 1 C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Basilicata, in accoglimento del proposto deferimento: - infligge al sig. Santarsiero Paolo la inibizione per mesi tre (3); - infligge alla soc. U.S. Verderuolo Assopotenza l’ammenda di € 300,00; - infligge al sig. Guglielmi Vincenzo l’inibizione per mesi 1 (uno); - infligge alla soc. Avigliano Calcio l’ammenda di € 200,00. Il presente provvedimento va comunicato, a cura della Segreteria del C.R. Basilicata, alle parti interessate a noma dell’art. 35 comma 4 C.G.S
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it