COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 27/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.3 ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE SU RICHIESTA DELLE PARTI – Seduta del 10.06.2008.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 110 del 27/6/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.3 ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE SU RICHIESTA DELLE PARTI – Seduta del 10.06.2008.
La C.D.T. di Basilicata, presieduta dall’avv. Angelo Esposito e composta dagli avv.ti Gerardo Bellettieri e Paolo Giordano e con l’avv. Arturo Greci in qualità di segretario, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 86/07-08 R.G. Comm.Disc.Terr. nei confronti di Silvano Giacomo e soc. U.S. Irsinese:
LETTO il deferimento del 10.04.2008 prot. 4054/438 pf 07-08/GT/en, ricevuto il 18 aprile 2008, con cui il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Silvano Giacomo per violazione dell’art. 1 C.G.S. per aver infranto i principi di lealtà e correttezza avendo espresso a mezzo comunicato stampa dichiarazioni lesive di soggetti dell’ordinamento federale, a ciò chiamata a risponderne anche la società U.S. Irsinese ex art. 4 C.G.S. di cui lo stesso è presidente.
VISTA la richiesta formulata ex art. 23 C.G.S. dalle parti;
RITENUTA corretta la formulazione dei fatti così come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata;
VISTI gli artt. 1, 4 e 23 comma 2 C.G.S.
DISPONE
Applicarsi in ordine al procedimento indicato:
• a Silvano Giacomo, l’inibizione di mesi 5 (cinque);
• alla società U.S. Irsinese l’ammenda di € 200,00.
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