COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 30/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 4.1 DEFERIMENTO SOCIETA’ A.S. OLIMPIA SPORT TITO E DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SIG. LATORRE MICHELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIOME ALL’ART. 32 COMMI I E VII REGOLAMENTO LND (prot. 89/07-08 registro C.D.T.).

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 30/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 4.1 DEFERIMENTO SOCIETA’ A.S. OLIMPIA SPORT TITO E DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SIG. LATORRE MICHELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIOME ALL’ART. 32 COMMI I E VII REGOLAMENTO LND (prot. 89/07-08 registro C.D.T.). Con comunicazione inviata in data 21/05/2008 prot. n. 4898/1118 pf 0708 il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale di Basilicata la Società A.S. Olimpia Sport Tito ed il suo presidente Sig. Latorre Michele per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 del C.G.S. e 32 comma I e VII del regolamento della LND così come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 del 01/07/2007 della LND in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49 punto 1 lettera C) delle NOIF, per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività con la propria squadra al campionato giovanile allievi o giovanissimi, indetti dal settore per l’attività giovanile scolastica, oppure, in alternativa al campionato juniores-Under 18 nella stagione sportiva 2007/2008. Notificato rituale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, nei modi, forme e termini di cui al C.G.S., nella seduta del 24/06/2008 la società A.S. Olimpia Sport Tito non era presente, senza addurre nessun legittimo impedimento e provvedeva ad inviare nei termini di rito memorie difensive. Inoltre, era presente alla suddetta seduta, in rappresentanza della Procura Federale, il Sost. Proc. Federale Avv. Rocco BRIENZA. Ascoltata la relazione in merito ai fatti contestati e, terminata la discussione, il rappresentante della Procura Federale, ritenuti provati gli addebiti contestati alle parti, formulava le seguenti richieste: per la società A.S. Olimpia Sport Tito €.1.200,00 di ammenda; per il presidente della società A.S. Olimpia Sport Tito un mese di inibizione. Considerato che il C.U. n.1 del 01/07/2007 della LND, nel dettare le norme di carattere generale relative ai campionati regionali, informava le società partecipanti al campionato di prima categoria dell’obbligo di partecipare con una propria squadra al campionato allievi o giovanissimi, indetti per l’attività giovanile scolastica o in alternativa al campionato juniores-Under 18 e, che l’inosservanza del detto obbligo, comportava una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 1.500,00. Preso atto che dalla documentazione in atti la società A.S. Olimpia Sport Tito non si è iscritta a nessuno dei suindicati campionati, violando pertanto le disposizioni di cui al C.U. n.1 del 01/07/2007 della LND e più in generale alle previsioni di cui all’art. 1 C.G.S. e 32 comma I e VII del regolamento della LND e, che di tale inadempienza ne rispondono direttamente i presidente in qualità di legali rappresentanti delle società e le stesse società ex art. 4 comma I C.G.S per le violazioni ascritte al proprio presidente. Evidenziato in merito a quanto dedotto dalla soc. deferita sulle difficoltà a poter disputare i campionati giovanili stante l’assenza di calciatori in età, che detta circostanza non rappresenta una causa di esclusione della responsabilità ma al più rappresenta una circostanza attenuante. P.Q.M. in accoglimento del proposto deferimento: infligge alla società A.S. Olimpia Sport Tito l’ammenda di €. 400,00 (quattrocento) e l’inibizione di mesi 1 (uno) per il presidente della società A.S. Olimpia Sport Tito, Sig. Latorre Michele.
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