COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 31/10/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN CATALDO AVVERSO L’OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA SAN NICOLA – SAN CATALDO DEL 14.10.2007
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 31/10/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN CATALDO AVVERSO L’OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA SAN NICOLA – SAN CATALDO DEL 14.10.2007
Letto il reclamo ritualmente presentato dalla società SAN CATALDO avverso l’omologazione del risultato della gara del 14.10.2007 tra il San Nicola ed il San Cataldo;
Premesso che dalla lettura del reclamo non si evince chiaramente quale sia il motivo che abbia indotto la società San Cataldo a proporre il predetto atto, riportando lo stesso una generica dicitura di “presunta” posizione irregolare del calciatore Colangelo Nicola del San Nicola, senza precisarne l’esatta natura né la specifica motivazione;
Considerato che i reclami redatti senza motivazione o comunque in forma generica sono inammissibili ai sensi dell’art. 33, comma 6, del C.G.S.;
P.Q.M.
- rigetta, perché inammissibile come sopra precisato, il proposto reclamo, confermando il risultato acquisito sul campo:
SAN NICOLA – SAN CATALDO 0-0;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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