COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 03/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING RIVELLO PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE CORINGRATO ANTONIO DELLA SOCIETà AUXILIUM FARDELLA NELLA GARA DI CALCIO A 5 AUXILIUM FARDELLA – SPORTING RIVELLO DEL 30-09-2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 03/11/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING RIVELLO PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE CORINGRATO ANTONIO DELLA SOCIETà AUXILIUM FARDELLA NELLA GARA DI CALCIO A 5 AUXILIUM FARDELLA – SPORTING RIVELLO DEL 30-09-2007.
LETTO Il ricorso ritualmente proposto dalla soc. soc. ADS Sporting Rivello avverso la posizione irregolare del calciatore Coringrato Antonio della soc. Auxilium Fardella nella gara del 30.09.2007 tra Auxilium Fardella e Sporting Rivello;
ASCOLTATA la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
DISPOSTA l’audizione del D.G. nonché della società Auxilium Fardella e del calciatore Coringrato Antonio;
PRESO ATTO che nella seduta del 29.10.2007, il Presidente della società Auxilium Fardella ammetteva di aver fatto giocare, riportandolo in distinta di gara al n. 9 sotto il nome di Coringrato Antonio sia nella gara del 30.09.2007 contro lo Sporting Rivello che nella successiva gara del 6.10.2007 contro la soc. 3 Chine 2005, il calciatore Guerra Roberto tesserato per la stessa società ma squalificato;
PRESO ATTO, altresì, che tale circostanza veniva confermata dal calciatore Coringrato Antonio il quale ammetteva di non aver giocato in nessuna delle due gare sopra evidenziate e che con il suo nominativo veniva schierato il calciatore Guerra Roberto;
EVIDENZIATO che lo stesso D.G. della gara del 6.10.2007 tra 3 Chine e Auxilium Fardella, in sede di audizione, riferiva che Coringrato Antonio non era stato da lui riconosciuto nè aveva preso parte alla gara, evidenziando che a fine gara aveva provveduto, su sollecitazione dell’altra squadra, a nuova identificazione del calciatore in oggetto riscontrando una mancanza di timbro di continuità sul documento di riconoscimento utilizzato e riportando tale circostanza nel referto di gara;
CONSIDERATO che la condotta posta in essere dalla società Auxilium Fardella e dai propri tesserati integra gli estremi di grave violazione dei principi di lealtà e probità posti a fondamento dell’ordinamento sportivo sanciti dall’art. 1 C.G.S. ;
CONSIDERATO, del pari, che a norma dell’art. 4 C.G.S. le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta nonché dell’operato dei propri dirigenti e tesserati;
VISTI gli artt. 1, 4, 17, 18, 19 C.G.S.
P.Q.M.
• In accoglimento del ricorso proposto dalla soc. Sporting Rivello, assegna alla soc. Auxilium Fardella la perdita della gara del 30.09.2007 con il seguente punteggio: Auxilium Fardella – S. Rivello = 0-6;
• Infligge alla soc. Auxilium Fardella la penalizzazione di 1 (un) punto in classifica e l’ammenda di € 100,00;
• Infligge al calciatore Guerra Roberto la squalifica fino al 31.01.2008;
• Infligge al calciatore Coringrato Antonio la squalifica fino al 31.01.2008;
• Infligge al Dirigente accompagnatore Ricciardi Giovanni la inibizione fino al 30.06.2008.
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