COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 07/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PISTICCI CIRCOLO SETAC (CALCIO A 5) PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE DELLA SOCIETA’ AUXILIUM FARDELLA.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 07/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PISTICCI CIRCOLO SETAC (CALCIO A 5) PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE DELLA SOCIETA’ AUXILIUM FARDELLA. Letto il reclamo proposto dalla società PISTICCI CIRCOLO SETAC per la posizione irregolare del calciatore Coringrato Antonio, schierato dalla società Auxilium Fardella nella gara del 27.10.2007 tra il Pisticci Circolo Setac e l’Auxilium Fardella; Preso atto che la società reclamante ha omesso di inviare copia del reclamo alla società controinteressata con lettera raccomandata o mezzo equipollente come previsto dall’art. 38 comma 7 del CGS, né al reclamo stesso è allegata l’attestazione dell’avvenuto invio (art.46, comma 5); P.Q.M. - dichiara il proposto reclamo inammissibile; - dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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