COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 5/3/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ INVICTA MATERA (ALLIEVI REGIONALI) AVVERSO L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE CERABONA ROCCO FINO AL 31.12.2008, COME DA CU N. 74 DEL 13.02.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 5/3/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MIGLIONICO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI 200.00 EURO COME DA CU N. 72 DEL 6.2.2008. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società MIGLIONICO CALCIO avverso l’ammenda di euro 200.00 inflitta dal G.S. e pubblicata sul CU n. 72 del 6.2.2008; Ascoltata la società che ne ha fatto rituale richiesta; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che il G.S., nel provvedimento impugnato, ha motivato la sanzione inflitta perché i tifosi del Miglionico Calcio attingevano con sputi l’AA n.1; Preso atto che dalla lettura degli atti ufficiali, in particolare dal rapporto dell’AA n.1, emerge che durante la gara alcuni tifosi indirizzavano ripetuti sputi ai suoi danni senza, peraltro, colpirlo; Ritenuto, pertanto, che la sanzione vada, di conseguenza, ridotta come da dispositivo; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce l’ammenda inflitta dal G.S. ad euro 100.00; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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