COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 17/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ VULTUR AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.40 DEL 12.11.2008.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 17/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ VULTUR AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.40 DEL 12.11.2008.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società VULTUR avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul CU n. 40 del 12.11.2008;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Accertato che nel corso della gara Banzi – Vultur del 9.11.2008, sostenitori della società Vultur rivolgevano frasi minacciose ed offensive nei confronti della terna arbitrale e degli organi federali della lega lucana, così come si evince dal rapporto dell’assistente dell D.G.;
Rilevato che di tale comportamento ne risponde in maniera oggettiva la società di appartenenza dei sostenitori summenzionati;
P.Q.M.
• rigetta il proposto reclamo, confermando l’ammenda di € 250.00 inflitta dal G.S.;
• dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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