COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 25/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ ATLETICO SPINOSO (ALLIEVI PROVINCIALI) AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. RIPORTATI SUL CU N.22 DEL 28.01.2009.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 25/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ ATLETICO SPINOSO (ALLIEVI PROVINCIALI) AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. RIPORTATI SUL CU N.22 DEL 28.01.2009. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ATLETICO SPINOSO avverso i provvedimenti assunti dal G.S. in merito alla gara Atletico Calcio Spinoso – Marsico 2002 e riportati sul CU n. 22 del 28/01/2009; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Rilevato che il calciatore NAPOLI DAVIDE della società Atletico Calcio Spinoso poneva in essere un comportamento irriguardoso nei confronti del D.G. in quanto riprendeva e scattava foto dalla finestra dello spogliatoio arbitrale con un cellulare; Considerato che la società reclamante per i fatti su indicati risponde a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 3; del C.G.S.; Rilevato che la società Atletico Calcio Spinoso non si presentava dinanzi al G.S. per fatti non ad essa imputabili in quanto il telegramma di invito veniva recapitato in via Papa Giovanni XXIII di Spinoso e non al vico dei Fiori 3 c/o De Stefano Giuseppe Antonio così come indicato negli atti depositati presso la Segreteria del C.R.Basilicata; Ritenuto, pertanto, che la società reclamante ha dimostrato di non aver avuto conoscenza delle convocazioni da parte del G.S. e, pertanto, alla stessa non può ascriversi la violazione di cui all’art. 1. comma 3, del C.G.S.; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto ricorso annulla la trasmissione degli atti al Presidente del C.R. Basilicata per quanto di competenza in ordine ai fatti ascrivibili al dirigente della società reclamante; • conferma la squalifica inflitta al calciatore Di Napoli Davide per 6 gare effettive; • conferma l’ammenda di € 100.00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva; • dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata
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