COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ LA FIASCA AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE CRISTOFARO DONATO, COME DA CU N. 73 DEL 18/02/2009.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ LA FIASCA AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE CRISTOFARO DONATO, COME DA CU N. 73 DEL 18/02/2009. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società LA FIASCA avverso il provvedimento di squalifica del calciatore CRISTOFARO DONATO fino al 28/04/2009, come riportato sul CU n. 73 del 18/02/2009; Rilevato dagli atti ufficiali di gara che il suddetto calciatore poneva in essere un comportamento minaccioso ed irriguardoso nei confronti del D.G. sia poggiandogli le mani sul petto sia rivolgendogli ripetute frasi offensive e minacciose, e che medesimo atteggiamento teneva anche nei confronti di un avversario; Considerato che la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua in relazione ai fatti ascritti; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando la squalifica inflitta dal G.S. fino al 28/04/2009; • dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata
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