COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.GIOVANNI DI S.GIORGIO – GARA S.GIOVANNI DI S.GIORGIO / TORRECUSO DEL 31.01.2009 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.GIOVANNI DI S.GIORGIO – GARA S.GIOVANNI DI S.GIORGIO / TORRECUSO DEL 31.01.2009 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: quanto all’impugnazione della sanzione a carico del calciatore Mainolfi Giovanni, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale in prime cure, questa C.D.T. dichiara il non luogo a provvedere, in quanto, dall’esame degli atti ufficiali, emerge che, per mero errore di digitazione, la squalifica era stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 5.02.2009, alla pag. 1512, nell’elenco dei calciatori non espulsi dal campo, nella misura di quattro gare, laddove invece essa era stata inflitta (con equa commisurazione da parte del G.S.T., che questa C.D.T. ritiene di condividere) per tre giornate di gara. In ordine alla sanzione a carico del Dirigente accompagnatore, sig. Camerlengo Francesco, attesa la gravità del suo comportamento, nonché in ragione della sua qualifica specifica di Dirigente accompagnatore, come innanzi richiamata, questa C.D.T. ritiene di dover confermare l’inibizione a suo carico. Infine, in relazione alla squalifica inflitta dal G.S.T. a carico del massaggiatore, sig. Francesca Domenico (e non Francese Domenico, come erroneamente pubblicato sul C.U. in precedenza citato), questa C.D.T. ritiene equo ridurla al 31.05.2009. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo della società S.Giovanni di S.Giorgio, riduce al 31.05.2009 la squalifica a carico del massaggiatore, sig. Francesca Domenico; conferma la squalifica per tre gare(e non quattro), inflitta dal G.S.T. a carico del calciatore Mainolfi Giovanni; conferma l’inibizione fino al 30.04.2009, a carico del Dirigente accompagnatore, sig. Camerlengo Francesco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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