COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 08/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ SPORTING AVIGLIANO (TERZA CATEGORIA PROVINCIALE) AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N. 32 (PROVINCIALE) DEL 18.03.2009.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 08/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ SPORTING AVIGLIANO (TERZA CATEGORIA PROVINCIALE) AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N. 32 (PROVINCIALE) DEL 18.03.2009. LETTO il ricorso ritualmente proposto dalla soc. Sporting Avigliano avverso la decisone del G.S. pubblicata sul C.U. n. 32 del 18.03.2009 con cui veniva assegnata alla stessa, relativamente alla gara del 12.03.2009 tra S. Avigliano e Pietrapertosa, gara persa con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 150,00; ASCOLTATA la società ricorrente che ne ha fatto rituale e tempestiva richiesta; LETTE le controdeduzioni della società Pietrapertosa nonché gli atti ufficiali di gara; PRESO ATTO che la gara oggetto della proposta impugnativa doveva essere disputata, come da calendario, in data 9.03.2009 ma, a causa delle ingenti precipitazioni nevose, il C.R. Basilicata disponeva la sospensione dei campionati, che la società Sporting Avigliano, con comunicazione inviata a mezzo fax alla Delegazione Provinciale di Potenza, proponeva per il recupero della gara in oggetto il giorno 12.03.2009 ore 20.30 precisando di restare in attesa di un riscontro e che il giorno 12.03.2009 presso il campo sportivo di Avigliano si presentavano la società ospitata e il D.G. mentre era assente la società ospitante e solo successivamente arrivava il Presidente della stessa società il quale rilasciava al D.G. una dichiarazione con cui manifestava la non conoscenza della fissazione della gara di recupero perché non comunicata; CONSIDERATO che con il C.U. n. 31 del 11.03.2009 venivano fissate diverse gare di recupero per il giorno 12.03.2009, ma per la gara in oggetto sullo stesso C.U. non veniva riportata nessuna fissazione né tantomeno risultano agli atti comunicazioni alla società ricorrente e che, è principio generale dell’ordinamento sportivo che le decisioni assunte dai suoi organi possono spiegare efficacia nei confronti delle parti interessate solo se portate a conoscenza nelle forme di rito in quanto, a norma dell’art. 13 N.O.I.F., le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti in ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali e si presumono conosciute dal momento della loro pubblicazione; CONSIDERATO, del pari, che “manifestare disponibilità alla disputa di una gara” indicando la eventuale data del recupero non equivale a fissazione del recupero, atteso che detta incombenza spetta unicamente al Comitato il quale fissa la data e l’ora del recupero mediante la pubblicazione sul C.U.; RILEVATO, quanto alla mancanza di un preannuncio di reclamo eccepita dalla società controinteressata, che nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi in cui è necessario tale adempimento preliminare, in primo luogo perché una volta accertata la mancata comunicazione della fissazione del recupero, la gara è formalmente “inesistente”, in secondo luogo perchè la società ricorrente con il proposto atto di gravame lamenta una parziale ed errata valutazione degli atti da parte del G.S.; RITENUTO, pertanto, non condivisibile quanto asserito dall’organo di primo grado in merito alla conoscenza del recupero da parte della soc. S. Avigliano per quanto innanzi detto e che la mancata fissazione e comunicazione del recupero all’odierna ricorrente poteva essere rilevata “sulla base degli atti” anche dallo stesso organo di primo grado; P.Q.M. • accoglie il proposto ricorso e, per l’effetto, annulla integralmente le decisioni adottate dal G.S. e pubblicate sul C.U. n. 32 del 18.03.2009. • manda al Delegato del C.P. di Potenza per la fissazione della data di recupero. • dispone restituirsi la tassa di reclamo se versata.
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