COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 08/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ BERNALDA (ALLIEVI PROVINCIALI) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.42 (MATERA) DEL 19.03.2009.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 08/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ BERNALDA (ALLIEVI PROVINCIALI) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.42 (MATERA) DEL 19.03.2009. LETTO il reclamo ritualmente proposto dalla società Bernalda avverso le decisioni del G.S. provinciale di Matera pubblicate sul CU n. 42 del 19-03-2009, riguardanti la squalifica per 4(quattro) gare del calciatore Pascucci Raffaele; LETTI gli atti ufficiali di gara; CONSIDERATO che le argomentazioni difensive della società reclamante non trovano riscontro alcuno nella lettura del referto arbitrale da cui risulta un comportamento fortemente ingiurioso ed irriguardoso dal calciatore Pascucci Raffaele, il quale, a fine gara, si avvicinava al D.G. colpendolo violentemente con una pallonata alla gamba provocandogli dolore ed apostrofandolo con frasi minacciose; RITENUTA la sanzione inflitta dal G.S. congrua alla luce del comportamento posto in essere dal citato giocatore; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando le decisione del G.S.; • dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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