COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 08/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ IRSINESE 1950 AVVERSO SQUALIFICA 4 GARE CALCIATORE DRAGONETTI LUIGI COME PUBBLICATO SUL CU N. 85 DEL 18.03.2009.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 08/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ IRSINESE 1950 AVVERSO SQUALIFICA 4 GARE CALCIATORE DRAGONETTI LUIGI COME PUBBLICATO SUL CU N. 85 DEL 18.03.2009. LETTO il reclamo proposto dalla società Irsinese 1950 avverso la squalifica per 4(quattro) gare inflitta dal G.S. al calciatore DRAGONETTI LUIGI e pubblicata sul CU n. 85 del 18.03.2009; LETTI gli atti ufficiali di gara; CONSIDERATO che dalla lettura del rapporto arbitrale emerge a carico del calciatore in questione un comportamento irriguardoso ai danni del D.G., in quanto lo stesso, nel contestare una decisione arbitrale, lo sospingeva sul petto senza procurargli alcuna conseguenza; RITENUTO, a norma dell'art. 19, comma 4 lettera a, del C.G.S. che la fattispecie in oggetto integra una condotta irriguardosa ai danni dell’arbitro di particolare gravità, peraltro, senza alcuna conseguenza per lo stesso D.G.; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica del calciatore DRAGONETTI LUIGI a 3(tre) gare; • dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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