COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 24/9/2001 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 1 a carico della Società S.S. VALLATA BAGALADI S.LORENZO in persona del suo Presidente pro-tempore, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 39 delle N.O.I.F., su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 24/9/2001 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 1 a carico della Società S.S. VALLATA BAGALADI S.LORENZO in persona del suo Presidente pro-tempore, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 39 delle N.O.I.F., su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; sentito il Procuratore Federale nella persona dell’Avv. Marcello Colloca; ritenuto che appare provata la circostanza che la S.S. Vallata Bagaladi S.Lorenzo ha utilizzato il calciatore Toscano Filippo nel corso del campionato Juniores (s.s. 2000/2001), non tesserato né vincolato per alcuna società; considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata; P. Q. M. Irroga alla società S.S. VALLATA BAGALADI S.LORENZO l’ammenda di £. 500.000.
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