COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 24/9/2001 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 18 s.s. 2000/2001 a carico di MIRABELLI Massimiliano, RUSSO Eugenio, FONTANELLA Rosario, GIUGNO Francesco, LICCIARDI Silvio, tutti già tesserati per la società Rossanese Calcio, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., nonché della società U.S. ROSSANESE CALCIO in applicazione dell’art. 6 comma 2 del C.G.S., su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 24/9/2001 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 18 s.s. 2000/2001 a carico di MIRABELLI Massimiliano, RUSSO Eugenio, FONTANELLA Rosario, GIUGNO Francesco, LICCIARDI Silvio, tutti già tesserati per la società Rossanese Calcio, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., nonché della società U.S. ROSSANESE CALCIO in applicazione dell’art. 6 comma 2 del C.G.S., su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; sentito il rappresentante dei ricorrenti nonché il Procuratore Federale nella persona dell’Avv. Colloca; RITENUTO - che la C.A.F. ha rimesso a questa Commissione, con delibera pubblicata in data 12.7.2001 – C.U. n° 2/C, gli atti del procedimento in oggetto per un nuovo esame di merito; - che alla luce della documentazione prodotta nel giudizio davanti alla C.A.F. e specificatamente delle nuove dichiarazioni rese da Mastroianni Francesco, dirigente del Sambiase, non può dirsi raggiunta la prova della responsabilità in ordine ai fatti addebitati a Fontanella Rosario, Giugno Francesco, Licciardi Silvio, Mirabelli Massimiliano e Russo Eugenio; - che deve essere individuata la responsabilità oggettiva della società Rossanese Calcio per non avere adottato misure idonee a tutela dell’incolumità dei tesserati della società Sambiase, lasciando i cancelli di accesso al campo aperti, consentendo l’ingresso di propri sostenitori allo spiazzo antistante gli spogliatoi. P. Q. M. Dichiara non doversi procedere nei confronti di MIRABELLI Massimiliano, RUSSO Eugenio, FONTANELLA Rosario, GIUGNO Francesco e LICCIARDI Silvio; irroga alla società ROSSANESE CALCIO l’ammenda di £. 3.000.000.
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