COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 05/11/2001 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 03 a carico di LIRANGI Franco, Presidente A.S. LUZZESE CALCIO ’99, per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.; A.S. LUZZESE CALCIO ’99 per violazione art. 2 comma 4 del C.G.S.; GUERRIERO Alfonso, Presidente A.C. ROSSANO e ROTELLA Vito, tesserato A.C. ROSSANO, per violazione art. 1 comma 3 del C.G.S.; A.C. ROSSANO per violazione art. 2 comma 3 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 05/11/2001 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 03 a carico di LIRANGI Franco, Presidente A.S. LUZZESE CALCIO ’99, per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.; A.S. LUZZESE CALCIO ’99 per violazione art. 2 comma 4 del C.G.S.; GUERRIERO Alfonso, Presidente A.C. ROSSANO e ROTELLA Vito, tesserato A.C. ROSSANO, per violazione art. 1 comma 3 del C.G.S.; A.C. ROSSANO per violazione art. 2 comma 3 del C.G.S. LA COMMISSIONE letti atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il rappresentante della Procura Federale e il Presidente dell’A.S. Luzzese Calcio ‘99 RILEVA 1. L’addebito contestato a Lirangi Franco è risultato confermato, oltre che dalle dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini dal denunciante e dal suo compagno di squadra, dalle parziali ammissioni dello stesso Lirangi, il quale ha dichiarato – anche in sede di audizione – di avere poggiato una mano sulla nuca del calciatore Sestito, senza peraltro sapere giustificare il motivo di tale gesto; 2. Nulla di concreto è risultato dagli accertamenti eseguiti circa la denunciata aggressione al calciatore Rotella Vito, le dichiarazioni assunte essendo de relato o del tutto generiche; 3. La mancata comparizione innanzi al collaboratore dell’Ufficio Indagini del Presidente della Società Rossano, Guerriero Alfonso, è giustificabile come da certificazione medica in atti; 4. Non così la mancata comparizione di Rotella Vito; P.Q.M. a) irroga a LIRANGI Franco l’inibizione di MESI TRE; b) irroga l’ammenda di £. 300.000 nei confronti dell’A.S. LUZZESE CALCIO ’99; c) dichiara non luogo a procedersi nei confronti di GUERRIERO Alfonso; d) irroga la sanzione dell’ammonizione nei confronti di ROTELLA Vito; e) irroga l’ammenda di £ 50.000 nei confronti dell’A.C. COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
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