COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Eccellenza – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 88 del 27/3/2002 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Gara: DELIESE – RENDE F.C. del 17.3.2002

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Eccellenza - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 88 del 27/3/2002 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Gara: DELIESE – RENDE F.C. del 17.3.2002 Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 85, letto il reclamo con il quale la società Rende F.C. chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara, sostenendo che i propri giocatori sarebbero stati menomati nella loro libertà di determinazione dal comportamento intimidatorio e violento tenuto dai giocatori, dirigenti e sostenitori della società Deliese; rilevato che dalla lettura del referto arbitrale, del rapporto dei Commissari di campo e viaggiante, nulla risulta essersi verificato in campo e fuori, tanto da giustificare la richiesta sanzione; Delibera 1. Revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti dei giocatori D’Agostino Salvatore, Tripodi Rosario, Caratozzolo Vincenzo, Mammone Vincenzo, Squillace Gregorio e Granata Benedetto, Deliese, nonché dei calciatori Riolo Alessandro, Sganga Simone e Viterbo Leonardo, Rende F.C.; 2. squalificare per CINQUE GARE, di cui una già scontata, il giocatore D’AGOSTINO SALVATORE (DELIESE) per avere, con gioco in svolgimento in altra parte del campo, colpito con un pugno un calciatore avversario (Rapp. C.d.C.) ed a gioco fermo, spintonato violentemente tanto da farlo cadere per terra e colpito ripetutamente con calci in varie parti del corpo, un giocatore avversario; 3. squalificare per TRE GARE, di cui una già scontata, i giocatori RIOLO ALESSANDRO e SGANGA SIMONE (RENDE F.C.), SQUILLACE GREGORIO e GRANATA BENEDETTO (DELIESE) per reciproci atti di violenza a gioco fermo; (rapp. C.d.C.) 4. squalificare per DUE GARE, di cui una già scontata, il giocatore MAMMONE VINCENZO (DELIESE) per comportamento reiteratamente ingiurioso verso gli occupanti la panchina avversaria (Rapp. C.d.C.); 5. squalificare per UNA GARA, già scontata, il giocatore CARATOZZOLO VINCENZO (DELIESE) per avere, mentre si recava negli spogliatoi perché sostituito, colpito con pugni la panchina avversaria senza conseguenze per gli occupanti (Rapp. C.d.C.); 6. squalificare per UNA GARA, già scontata, il calciatore VITERBO LEONARDO (RENDE F.C.) per comportamento irriguardoso verso il Commissario di campo; 7. squalificare per UNA GARA, già scontata, il giocatore TRIPODI ROSARIO (DELIESE) per avere, durante la gara, lanciato il pallone in campo con l’intento di fare perdere tempo (rapp. C.d.C.). 8. infliggere alla società RENDE F.C. l’ammenda di €. 260,00 per avere, propri giocatori, danneggiato le docce, rotto alcuni vetri ed una porta, nonché per avere, propri dirigenti non identificati nell’abbandonare l’impianto sportivo, rivolto parole ingiuriose e minacciose a dirigenti della squadra avversaria (Rapp. C.d.C.). Si fa obbligo alla società di tenere indenne la società Deliese dei danni subiti, se richiesti; 9. infliggere alla società DELIESE l’ammenda di €. 650,00 per avere, propri sostenitori, tentato di colpire i giocatori della squadra avversaria mentre si accingevano ad entrare nel ristorante per il pranzo, tentativo non riuscito per l’intervento delle forze dell’ordine e di alcuni dirigenti della società Deliese; per avere, propri dirigenti non identificati, nell’abbandonare l’impianto sportivo rivolto parole ingiuriose e minacciose ai dirigenti della squadra avversaria; per avere, i citati sostenitori danneggiato l’autobus della squadra avversaria, al termine della gara (Rapp. C.d.C. e viaggiante). Si fa obbligo alla società di tenere indenne la società Rende F.C. dei danni subiti, se richiesti. 10. Rigettare il reclamo proposto dalla società Rende F.C. ed addebitare dal conto della società la relativa tassa; 11. pubblicare il risultato della gara: DELIESE – RENDE F.C. = 1 – 0.
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