COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 17/10/2001 – pubbl. su www.crcalabria.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: CERISANO 96 – COTRONEI 94 del 7.10.2001

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 17/10/2001 - pubbl. su www.crcalabria.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: CERISANO 96 - COTRONEI 94 del 7.10.2001 Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 27; letti gli atti ufficiali ed il reclamo con il quale la società Cotronei 94 chiede irrogarsi alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in violazione al Regolamento vigente per il campionato di prima categoria in ordine ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età; visto il C.U. n° 2 del 4.7.2001 e ritenuto che dallo stesso si legge che “il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito che per la corrente stagione sportiva le società del Campionato non potranno impiegare più di TRE calciatori nati antecedentemente al 1° gennaio 1971. Agli effetti di tale limitazione si precisa che anche la partecipazione ad una sola parte della gara entra nel computo dei citati tre calciatori”. ritenuto che nel corso della gara a margine la società Cerisano 96 ha effettivamente utilizzato, in violazione al citato Regolamento, quattro calciatori nati antecedentemente al 1° gennaio 1971 e, più precisamente, i Sigg. Vitari Francesco n° 4 (nato il 8.2.1969), Politano Francesco n° 11 (nato il 8.7.1966), Biasi Renato n° 18 (nato il 14.5.1961) e Caputo Oscare (nato il 1.1.1968); considerato, pertanto, che tale violazione comporta la punizione sportiva della perdita della gara; visto l’art. 12 del C.G.S. delibera 1. infliggersi alla società CERISANO 96 la punizione sportiva di perdita di gara col punteggio di 0 - 2; 2. accreditarsi sul conto della società Cotronei 94 la tassa reclamo.
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