COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 7/11/2001 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Gara: SBARRE V.LE CALABRIA 73 – REAL ARCHI del 28.10.2001
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Prima categoria - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 41 del 7/11/2001 - pubbl. su www.crcalabria.it
Decisioni del Giudice Sportivo
Gara: SBARRE V.LE CALABRIA 73 - REAL ARCHI del 28.10.2001
Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 38;
letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che al 10° del secondo tempo l’arbitro, a seguito di dolore al petto, era costretto a sospendere lo svolgimento dell’incontro e fare ricorso alle cure dei massaggiatori delle due squadre;
- che l’arbitro riprendeva la direzione della gara, ma al 35° dello stesso tempo, a causa del perdurare del dolore, era costretto a rientrare negli spogliatoi ed avvisava i capitani delle due squadre di tenersi a disposizione fino a decisione definitiva;
- che l’arbitro, rientrato negli spogliatoi, veniva visitato dai sanitari del 118 informati telefonicamente dal Sig. Neto, allenatore della società Sbarre Viale Calabria 73, i quali, praticate le cure del caso, consentivano all’arbitro di riprendersi in modo soddisfacente dopo circa venti minuti;
- che, a questo punto, l’arbitro comunicava ai dirigenti delle due squadre di essere nelle condizioni fisiche di riprendere la gara;
- che il dirigente accompagnatore della società Sbarre Viale Calabria 73, Sig. Rizzo Pietro, faceva presente all’arbitro che i propri giocatori “avevano fatto la doccia e che quindi non sarebbero scesi in campo” (rilasciava anche una dichiarazione scritta con la quale ribadiva di “ritirare la squadra”);
visto l’art. 53 punti 1 e 2 delle N.O.I.F.
delibera
1. infliggere alla società SBARRE VIALE CALABRIA 73 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 acquisito sul campo dalla società Real Archi;
2. penalizzare la società SBARRE VIALE CALABRIA 73 di UN PUNTO in classifica;
3. infliggere alla società SBARRE VIALE CALABRIA 73 l’ammenda di £. 300.000 per prima rinuncia.