COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 57 del 19/12/2001 – pubbl. su www.crcalabria.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: ANTONIMINA – GUARDAVALLE dell’8.12.2001

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 57 del 19/12/2001 - pubbl. su www.crcalabria.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: ANTONIMINA - GUARDAVALLE dell’8.12.2001 Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 55; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 31° del primo tempo, a seguito di una decisione tecnica adottata dall’arbitro, “alcune persone estranee presenti ai bordi del campo entravano nel terreno di gioco assumendo un comportamento minaccioso”; - che, subito dopo, i giocatori Gregori Domenico e Fazzari Nicola (Antonimina) si avvicinavano all’arbitro e dicevano: ”adesso cado in area e tu mi devi dare il rigore altrimenti oggi non arrivi a casa”; - che l’arbitro, al fine di evitare più seri pregiudizi alla sua persona non adottava nessun provvedimento disciplinare nei confronti dei suddetti giocatori e decideva di continuare la gara solo “pro-forma”; ritenuto che le circostanze addotte dall’arbitro per continuare la gara solo pro-forma non appaiono tali da legittimare la decisione presa e che in particolare il comportamento tenuto dai due giocatori della società Antonimina, Gregori Domenico e Fazzari Nicola, non è stato tale da costringere l’arbitro a non adottare i conseguenziali provvedimenti disciplinari; considerato che, pertanto, la gara va ripetuta; visto l’art. 12 punto 4 comma c) del C.G.S.; delibera 1. revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti dei giocatori Gregori Domenico e Fazzari Nicola entrambi della società Antonimina; 2. ordinare la ripetizione della gara di cui in narrativa, demandando al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza; 3. squalificare per TRE GARE (di cui una già scontata) i giocatori GREGORI DOMENICO e FAZZARI NICOLA (ANTONIMINA) 4. infliggere alla società ANTONIMINA l’ammenda di £. 300.000.
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