COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 3/1/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: MONASTERACE – COLLEMARE del 23.12.2001
COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 3/1/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara: MONASTERACE - COLLEMARE del 23.12.2001
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che alla fine del primo tempo, mentre l’arbitro rientrava negli spogliatoi, veniva avvicinato dal giocatore Miriello Domenico, della società Monasterace, il quale, dopo averlo apostrofato con parole offensive, gli diceva: “la partita dobbiamo vincerla, e se non cambi comportamento nel secondo tempo, ti ammazziamo”;
- che l’arbitro, una volta negli spogliatoi, veniva avvicinato dal giocatore Spanò Ferdinando di detta società Monasterace il quale dopo averlo afferrato per un braccio, gli diceva: “se non ci fai vincere la partita non esci vivo da qui”;
- che, contemporaneamente, il Sig. Regolo Salvatore, allenatore della società Monasterace, profferiva frasi blasfeme e diceva all’arbitro: “stai sbagliando tutto, mettiti in testa che questa partita la dobbiamo vincere assolutamente”;
- che l’arbitro, al fine di evitare più seri pregiudizi alla sua persona, non adottava nessun provvedimento disciplinare nei confronti dei giocatori e dell’allenatore e decideva di iniziare il secondo tempo e continuare la gara solo proforma ritenuto che le suddette circostanze non gli consentivano di continuarla in modo regolamentare;
- che l’arbitro nel corso del secondo tempo soprassedeva di adottare i conseguenziali provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori Miriello Domenico, Muscolo Pasquale e Spanò Ferdinando della società Monasterace che gli rivolgevano reiteratamente parole offensive e minacciose;
- che l’arbitro penalizzava la società Collemare non concedendole un evidente calcio di rigore e concedeva, invece, quindici minuti di recupero “perché assolutamente voluti con fare minaccioso da parte della società Monasterace”;
ritenuto che le circostanze addotte dall’arbitro per non adottare i relativi provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori Miriello e Spanò, nonché dell’allenatore Sig. Regolo (Monasterace) non appaiono di tale gravità da legittimare la sua decisione;
ritenuto che, in particolare, è da escludere che le minacce ricevute sono state tali da menomare la sua indipendenza di giudizio e costituire una reale situazione di pericolo stante anche la presenza delle forze dell’ordine;
che, pertanto, l’arbitro ha fatto cattivo uso dei poteri discrezionali concessigli dall’art. 64 punto 2 delle N.O.I.F. e che la gara va ripetuta;
visto l’art. 12 punto 4 comma c), 13 punto 1 comma c) e 14 punto 1 commi f) e g) del C.G.S.
delibera
1. di trasmettere gli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza circa la ripetizione della gara a margine;
2. infliggere alla società MONASTERACE l’ammenda di Euro 154,94
3. squalificare fino al 31 MARZO 2002 il Sig. REGOLO Salvatore, allenatore della società MONASTERACE;
4. squalificare fino al 30 GIUGNO 2002 il giocatore MUSCOLO PASQUALE (MONASTERACE);
5. squalificare per SEI GARE il giocatore MIRIELLO DOMENICO (MONASTERACE);
6. squalificare per CINQUE GARE il giocatore SPANO’ FERDINANDO (MONASTERACE).