COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Prima categoria – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 3/1/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: SERRESE – CASTIGLIONE MARE del 9.12.2001

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Prima categoria - 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 3/1/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: SERRESE - CASTIGLIONE MARE del 9.12.2001 Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 55; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che, durante la gara, sostenitori della società Serrese facevano esplodere in campo numerosi petardi e lanciavano un rotolo di carta che colpiva in faccia un giocatore avversario; - che, a fine gara, i giocatori della società Serrese accerchiavano l’arbitro e protestavano per la convalida della rete del pareggio realizzata dalla squadra avversaria; - che “nel frattempo” numerosi sostenitori della società Serrese entravano abusivamente in campo, dopo aver scavalcato la rete di recinzione, e correvano verso l’arbitro con l’intento di aggredirlo; - che alcuni dei citati sostenitori, nonostante il fattivo intervento dei propri giocatori e dirigenti che si ponevano a protezione dell’arbitro, lo colpivano con un calcio alla schiena ed uno schiaffo alla nuca, provocandogli forte dolore; - che i detti sostenitori aggredivano alcuni giocatori avversari mentre “una persona non identificata ma probabilmente appartenente alla società Serrese, colpiva con uno schiaffo ad un orecchio il Commissario di campo provocandogli forte dolore; - che i sostenitori della società Serrese, mentre l’arbitro si trovava negli spogliatoi, gli rivolgevano parole ingiuriose e minacciose, tentando di aprire la porta degli spogliatoi stessi (non vi riuscivano per l’intervento dei propri giocatori e delle forze dell’ordine); - che l’arbitro, giunto in sede, constatava che la propria autovettura recava un’ammaccatura sul parafango posteriore sx; visto il fattivo comportamento dei calciatori e di alcuni dirigenti della società Serrese; letto il reclamo fatto pervenire dalla società Castglione Mare; osservato, in via preliminare, che i provvedimenti di prima istanza si svolgono principalmente sulla base delle motivazioni del reclamo e dei documenti ufficiali e che, pertanto, non sono consentite in tale fase le audizioni delle società; rilevato che il reclamo è redatto senza motivazioni e comunque in forma generica (art. 29 punto 6 del C.G.S.; delibera 1. revocare il provvedimento di sospensione cautelare del campo di gioco della società SERRESE; 2. squalificare per QUATTRO GIORNATE effettive di gara (di cui una già scontata) il campo di gioco della società SERRESE; 3. infliggere alla società SERRESE l’ammenda di Euro 516,00; 4. fare obbligo alla società Serrese di tenere indenne l’arbitro dei danni subiti, se richiesti; 5. dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Castiglione Mare incamerando la relativa tassa; 6. pubblicare il risultato della gara: SERRESE - CASTIGLIONE MARE = 1 - 1.
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