COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 62 del 9/1/2002 – pubbl. su www.crcalabria.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: NUOVA GIOIESE – SAMBATELLO CALCIO del 22.12.2001

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 62 del 9/1/2002 - pubbl. su www.crcalabria.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: NUOVA GIOIESE - SAMBATELLO CALCIO del 22.12.2001 Il Giudice Sportivo, visto il preannuncio ed il reclamo della società Sambatello Calcio; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché, in violazione dell’art. 29 del C.G.S., non è stata allegata la ricevuta comprovante l’invio della raccomandata alla società controparte; delibera rigettare il reclamo della società Sambatello Calcio ed incamerarsi la relativa tassa;
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