COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 27/2/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo Gara: BIVONGI PAZZANO STILO – NUOVA CINQUEFRONDESE del 10.2.2002

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 27/2/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo Gara: BIVONGI PAZZANO STILO – NUOVA CINQUEFRONDESE del 10.2.2002 Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 73; letti gli atti ufficiali; rilevato che il reclamo è inammissibile poichè, in violazione a quanto prescritto dall’art. 34 punto 7 del C.G.S., la ricorrente non ha allegato la ricevuta della raccomandata inviata alla controparte e pertanto non è garantita e comprovabile la ricezione dei motivi di reclamo da parte dei destinatari; che quanto evidenziato dalla reclamante non trova comunque adeguato riscontro negli atti ufficiali dai quali risulta che il secondo tempo della gara si è regolarmente concluso alle ore 16.48 (era iniziato alle ore 15.58) dopo quarantacinque minuti di gioco più cinque di recupero; delibera 1. dichiarare il reclamo proposto dalla società Bivongi Pazzano Stilo inammissibile ed addebitare dal conto della stessa la relativa tassa; 2. pubblicare il risultato della gara: BIVONGI PAZZANO STILO - NUOVA CINQUEFRONDESE = 1-1
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it