COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 79 del 6/3/2002 – pubbl. su www.crcalabria.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO: CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: COTRONEI 1994 – F. CEVI CALCIO del 24.2.2002

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 79 del 6/3/2002 - pubbl. su www.crcalabria.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO: CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: COTRONEI 1994 – F. CEVI CALCIO del 24.2.2002 Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 77; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che prima dell’inizio della gara un numero imprecisato di persone, tra le quali il Sig. Loria Massimiliano, dirigente ed altri dirigenti non identificati appartenenti alla società Cotronei 1994 minacciavano e cercavano di aggredire i giocatori e dirigenti della squadra avversaria, F. Cevi Calcio, ma non vi riuscivano per l’intervento del commissario di campo che veniva strattonato; - che, durante la gara, il citato dirigente Loria ed il dirigente Cortese Antonio rivolgevano al commissario di viaggiante e ad Organi Federali parole ingiuriose e minacciose; - che il Sig. Calabrese Carmine, dirigente con funzioni di assistente arbitrale di parte colpiva ad una mano con l’asta della bandierina un giocatore avversario (veniva poi accompagnato in ospedale per accertamenti); - che, a fine gara, i sostenitori della società Cotronei 19984 danneggiavano il pulman con il quale viaggiavano i componenti la squadra della società F. Cevi Calcio; letto il reclamo della società F. Cevi Calcio con il quale ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara sostenendo che l’azione violenta e minacciosa dei dirigenti di detta squadra, prima e durante la gara, avrebbe alterato il potenziale atletico di essa reclamante; rilevato che quanto assunto dalla reclamante non trova adeguato riscontro negli atti ufficiali (rapporto arbitrale e del commissario viaggiante); delibera 1. revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti dei Sigg. Calabrese Carmine e Loria Massimiliano, dirigenti della società Cotronei 1994, nonché del campo di gioco di detta società; 2. inibire fino al 30 GIUGNO 2002 il Sig. LORIA MASSIMILIANO, dirigente della società COTRONEI 1994; 3. inibire fino al 31 MARZO 2002 il Sig. CALABRESE CARMINE, dirigente della società COTRONEI 1994; 4. squalificare per UNA GIORNATA effettiva di gara il campo di gioco della società COTRONEI 1994; 5. infliggere alla società COTRONEI 1994 l’ammenda di €. 400,00; 6. fare obbligo alla società Cotronei 1994 di tenere indennela società F. Cevi Calcio dei danni subiti, se richiesti; 7. rigettare il reclamo della società Cotronei 1994 ed addebitare la relativa tassa; 8. pubblicare il risultato della gara: COTRONEI 1994 - F. CEVI CALCIO = 1 - 0.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it