COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Promozione – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 123 DEL 26/6/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: CATANZARO LIDO – NUOVA MELITO del 23.6.2002
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Promozione - 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 123 DEL 26/6/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara: CATANZARO LIDO – NUOVA MELITO del 23.6.2002
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che durante la gara sostenitori della società Nuova Melito colpivano con pietre e sputi un giocatore della squadra avversaria tanto da costringere l’arbitro a fare intervenire le forze dell’ordine ed i Commissari di campo per far ritornare la calma e riprendere il gioco;
- che i citati sostenitori rivolgevano ad uno degli assistenti arbitrali ingiurie e minacce, lo colpivano con piccole pietre e pezzi di legno e con una bottiglia di plastica piena d’acqua che gli procurava forte dolore all’orecchio sx e momentaneo stordimento (dopo le cure del caso, riprendeva il gioco);
- che, a fine gara, circa venti sostenitori della società Nuova Melito dopo aver divelto un tratto della rete di recinzione interna, entravano in campo (alcuni muniti di cinture di cuoio) e colpivano due giocatori della squadra avversaria, Catanzaro Lido ed il massaggiatore di detta squadra, nonché il predetto assistente arbitrale;
- che in particolare uno dei citati sostenitori colpiva l’assistente arbitrale con un violento pugno al volto facendolo “stramazzare” per terra, mentre altri dieci o undici “energumeni” lo colpivano con calci, pugni e con le cinture di cuoio tanto da ridurlo ad una “maschera di sangue” a causa della frattura al setto nasale;
- che un altro sostenitore della società Nuova Melito, mentre il succitato assistente arbitrale si trovava in prossimità delle scale che portano agli spogliatoi, lo colpiva con uno schiaffo in pieno volto;
- che l’assistente arbitrale veniva in un primo momento visitato dal medico della guardia medica del Comune di Nicotera e, successivamente, trasportato presso il presidio ospedaliero di Vibo Valentia dove gli venivano diagnosticate la deviazione del setto nasale post traumatica (rottura delle ossa del naso) ematomi ed ecchimosi in varie parti del corpo guaribili in 30 gg. s.c.
- che i sostenitori della società Nuova Melito danneggiavano, con il lancio di sassi, l’automezzo con il quale la comitiva della società Catanzaro Lido aveva raggiunto la sede dell’incontro (Rapp. C.d.c.);
ritenuto che il provvedimento di assegnazione a carico della società Nuova Melito al campionato inferiore viene inficiato dalla retrocessione avvenuta con la perdita della gara a mezzo spareggio (art. 13 punto 1 comma h) del C.G.S.;
visto l’art. 13 punto 1 commi a), e) ed f) del C.G.S.
delibera
1. squalificare il campo di gioco della società NUOVA MELITO fino al 26 GIUGNO 2004;
2. penalizzare la società NUOVA MELITO di QUINDICI PUNTI in classifica da scontare nella stagione sportiva 2002/2003;
3. infliggere alla società NUOVA MELITO l’ammenda di €. 2.500,00;
4. fare obbligo alla società NUOVA MELITO di tenere indenne l’assistente arbitrale dei danni fisici subiti, se richiesti;
5. fare obbligo alla società NUOVA MELITO di tenere indenne le società Nicotera e Catanzaro Lido dei danni fisici subiti, se richiesti;
6. squalificare per UNA GARA per recidività in ammonizioni i calciatori DONATO RAFFAELE (XI^ infr.) e VISCOMI ANTONIO (XVI^ infr.) entrambi della società CATANZARO LIDO.