COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Promozione – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 24 DELL’ 8/10/2001 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 2 della Società U.S. SOVERATO avverso la regolarità della gara STRONGOLI CALCIO – SOVERATO (0 – 0) del 23.9.2001 per presunta posizione irregolare del calciatore LOPEZ LUIGI.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Promozione - 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 24 DELL’ 8/10/2001 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 2 della Società U.S. SOVERATO
avverso la regolarità della gara STRONGOLI CALCIO – SOVERATO (0 - 0) del 23.9.2001 per presunta posizione irregolare del calciatore LOPEZ LUIGI.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
considerato che il calciatore Lopez Luigi non aveva titolo per partecipare alla gara Strongoli Calcio – Soverato in quanto squalificato per tre giornate effettive di gara come risulta dal C.U. n° 55 del 2.5.2001 del Comitato Provinciale di Catanzaro (squalifica non completamente scontata alla data del 23.9.2001 come risulta dalla documentazione fornita dal Comitato Regionale Calabria).
P. M. Q.
In accoglimento del reclamo irroga alla società Strongoli Calcio la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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