COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 57 del 19/12/2001 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Gara: EUFEMIESE – CALCIO RIUNITE C. S.r.l. del 9.12.2001
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Promozione - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 57 del 19/12/2001 - pubbl. su www.crcalabria.it
Decisioni del Giudice Sportivo
Gara: EUFEMIESE - CALCIO RIUNITE C. S.r.l. del 9.12.2001
Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 55;
letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che prima dell’inizio della gara il Sig. Gelardi Giuseppe, dirigente della società Eufemiese, entrava nello spogliatoio arbitrale e protestava nei confronti dell’arbitro per presunti torti subiti in altra gara diretta dallo stesso;
- che alla fine del primo tempo sostenitori della società Eufemiese, muniti di pietre e bastoni, rivolgevano alla terna arbitrale parole minacciose e colpivano con una pietra al braccio sx, senza conseguenze, uno degli assistenti arbitrali;
- che il dirigente Gelardi Giuseppe entrava nello spogliatoio e protestava reiteratamente nei confronti dell’arbitro;
- che durante la gara il citato Sig. Gelardi alla notifica del provvedimento di allontanamento dalla panchina per proteste a decisioni arbitrali, rivolgeva all’arbitro parole minacciose e rifiutava di allontanarsi;
- che i sostenitori della società Eufemiese lanciavano in campo, senza colpire alcuno, un paio di scarpe;
letto il reclamo della società Calcio Riunite C. e rilevato che lo stesso è basato per un verso su fatti che non trovano adeguato riscontro negli atti ufficiali e per altro su fatti volti a comprovare pretesi errori tecnici dell’arbitro;
delibera
1. revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti del Sig. GELARDI Giuseppe della società EUFEMIESE;
2. infliggere alla società EUFEMIESE l’ammenda di £. 800.000;
3. inibire fino al 30 APRILE 2002 il Sig. GELARDI GIUSEPPE dirigente della società EUFEMIESE;
4. rigettare il reclamo ed incamerarsi la relativa tassa;