COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 57 del 19/12/2001 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Gara: EUFEMIESE – CALCIO RIUNITE C. S.r.l. del 9.12.2001

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Promozione - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 57 del 19/12/2001 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Gara: EUFEMIESE - CALCIO RIUNITE C. S.r.l. del 9.12.2001 Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 55; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che prima dell’inizio della gara il Sig. Gelardi Giuseppe, dirigente della società Eufemiese, entrava nello spogliatoio arbitrale e protestava nei confronti dell’arbitro per presunti torti subiti in altra gara diretta dallo stesso; - che alla fine del primo tempo sostenitori della società Eufemiese, muniti di pietre e bastoni, rivolgevano alla terna arbitrale parole minacciose e colpivano con una pietra al braccio sx, senza conseguenze, uno degli assistenti arbitrali; - che il dirigente Gelardi Giuseppe entrava nello spogliatoio e protestava reiteratamente nei confronti dell’arbitro; - che durante la gara il citato Sig. Gelardi alla notifica del provvedimento di allontanamento dalla panchina per proteste a decisioni arbitrali, rivolgeva all’arbitro parole minacciose e rifiutava di allontanarsi; - che i sostenitori della società Eufemiese lanciavano in campo, senza colpire alcuno, un paio di scarpe; letto il reclamo della società Calcio Riunite C. e rilevato che lo stesso è basato per un verso su fatti che non trovano adeguato riscontro negli atti ufficiali e per altro su fatti volti a comprovare pretesi errori tecnici dell’arbitro; delibera 1. revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti del Sig. GELARDI Giuseppe della società EUFEMIESE; 2. infliggere alla società EUFEMIESE l’ammenda di £. 800.000; 3. inibire fino al 30 APRILE 2002 il Sig. GELARDI GIUSEPPE dirigente della società EUFEMIESE; 4. rigettare il reclamo ed incamerarsi la relativa tassa;
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