COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 98 del 24/04/2002 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Gara: CETRARO – CALCIO CIRO’ KRIMISA del 14.4.2002

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 98 del 24/04/2002 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Gara: CETRARO - CALCIO CIRO’ KRIMISA del 14.4.2002 Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 96; letti gli atti ufficiali (rapporto dell’arbitro e dei Commissari di campo e viaggiante) dai quali risulta: - che durante la gara sostenitori della società Paolana presenti in tribuna per come è stato accertato dal funzionario di Polizia preposto all’ordine pubblico, colpivano con una pietra l’arbitro, con degli sputi i due assistenti arbitrali e del terriccio contro gli occupanti la panchina della squadra avversari, senza conseguenze, e tentavano di scavalcare la rete di recinzione, senza riuscirvi per il fattivo intervento dei dirigenti della società Cetraro (per tali intemperanze sono stati adottati i relativi provvedimenti disciplinari pubblicati nel C.U. n° 96); - che nel corso del secondo tempo, dagli occupanti la panchina della società Cetraro, dal custode del campo e dai sostenitori di detta società venivano lanciati in “campo più palloni” con l’intento di interrompere il gioco; - che al 35° del secondo tempo il giocatore Baffa Nicodemo (C. Cirò Krimisa) con gesti osceni provocava alcuni sostenitori della società avversaria e, a fine gara, prendeva dal borsone una tenaglia e tentava di scagliarsi contro alcuni dirigenti e giocatori della società Cetraro; - che il giocatore Catena Stefano (Cetraro) oltre a prendere parte alla rissa con altri giocatori per i quali sono stati già adottati i consequenziali provvedimenti disciplinari, a gioco fermo colpiva con un pugno un giocatore avversario; - che a fine gara alcuni dirigenti del Cetraro consentivano l’ingresso in campo di una persona non indicata in distinta che creava una rissa con alcuni giocatori del C. Cirò Krimisa, prima di essere fermato dalle forze dell’ordine; - che, a fine gara, il giocatore Salerno Vincenzo (C. Cirò Krimisa), reo durante la gara di aver partecipato assieme ad altri (per i quali sono stati già adottati i relativi provvedimenti disciplinari) ad una rissa e rivolgeva parole offensive al Commissario di campo e nei confronti di Organi Federali; - che sostenitori della società Cetraro lanciavano pietre e colpivano con pugni i vetri della finestra dello spogliatoio arbitrale e della squadra avversaria; letto il reclamo con il quale la società C. Cirò Krimisa chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara e, in subordine, la ripetizione della gara stessa; rilevato che dalla lettura del referto arbitrale nulla risulta essersi verificato in campo o fuori da giustificare la richiesta sanzione; rilevato, altresì, che quanto assunto dalla reclamante non trova adeguato riscontro nel rapporto del Commissario di campo; considerato che i provvedimenti di prima istanza si svolgono principalmente sulla base delle motivazioni del reclamo e degli atti ufficiali e che, pertanto, non sono ammesse audizioni di società e contraddittori; delibera 1. revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti dei giocatori CATENA Stefano (CETRARO), SALERNO Vincenzo e BAFFA Nicodemo (C. CIRO’ KRIMISA); 2. squalificare per SEI GARE, di cui una già scontata, il giocatore BAFFA NICODEMO (C. CIRO’ KRIMISA); 3. squalificare per CINQUE GARE, di cui una già scontata, il giocatore CATENA STEFANO (CETRARO); 4. squalificare per QUATTRO GARE, di cui una già scontata, il giocatore SALERNO VINCENZO (C. CIRO’ KRIMISA); 5. infliggere alla società CETRARO l’ammenda di €. 415,00; 6. rigettare il reclamo proposto dalla società C. Cirò Krimisa ed addebitare dal conto della società la relativa tassa; 7. pubblicare il risultato della gara: CETRARO - C. CIRO’ KRIMISA = 2 - 1.
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