COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato Regionale Juniores – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 7/11/2001 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Gara: PELLARO CALCIO 1921 – VALLATA BAGALADI S.LORENZO del 30.10.2001
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato Regionale Juniores - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 41 del 7/11/2001 - pubbl. su www.crcalabria.it
Decisioni del Giudice Sportivo
Gara: PELLARO CALCIO 1921 - VALLATA BAGALADI S.LORENZO del 30.10.2001
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che durante la gara il Sig. Condito Edmondo, dirigente della società Vallata Bagaladi S. Lorenzo a seguito di una decisione tecnica adottata dall’arbitro, entrava abusivamente in campo e rivolgendo all’arbitro stesso parole di offese e di minaccia tentava di colpirlo con calci e pugni (non vi riusciva perché bloccato dai giocatori di entrambe le squadre e dai dirigenti della società Pellaro Calcio 1921 che venivano raggiunti da calci e da pugni nell’intento destinati all’arbitro);
- che il citato dirigente Condito riusciva a divincolarsi e dopo aver recuperato del terriccio, lo lanciava contro l’arbitro colpendolo senza conseguenze (anche alcune persone che si prodigavano in difesa dell’arbitro venivano colpite);
- che alcuni sostenitori della società Vallata Bagaladi S.Lorenzo dopo avere “sfondato un cancello” entravano in campo e con fare minaccioso cercavano di farsi largo con l’intento di raggiungere ed aggredire l’arbitro;
- che l’arbitro, a questo punto, al fine di evitare più seri pregiudizi alla sua persona, si rifugiava negli spogliatoi e con il telefono cellulare avvisa le forze dell’ordine;
- che i suddetti sostenitori mentre l’arbitro si trovava negli spogliatoi, colpivano la porta degli stessi con calci e pugni;
- che l’arbitro riusciva ad abbandonare gli spogliatoi dopo circa un’ora scortato dalle forze dell’ordine;
ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per il comportamento del dirigente Condito e dei sostenitori, anche per la responsabilità oggettiva della società Vallata Bagaladi S.Lorenzo;
che è altresì doveroso dare atto del fattivo comportamento dei dirigenti, giocatori ed addetti della società Pellaro Calcio 1921;
visti gli artt. 12 punto 1, 13 punto c) e 14 punto e) del C.G.S.
delibera
1. infliggere alla società VALLATA BAGALADI S.LORENZO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 2;
2. infliggere alla società VALLATA BAGALADI S. LORENZO l’ammenda di £. 300.000 con DIFFIDA del campo di gioco;
inibire fino al 30 GIUGNO 2005 il Sig. CONDITO EDMUNDO, dirigente della società VALLATA BAGALADI S. LORENZO.