COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato Regionale Juniores – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 57 del 19/12/2001 – pubbl. su www.crcalabria.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: STRONGOLI CALCIO – ROSSANO del 12.12.2001

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato Regionale Juniores - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 57 del 19/12/2001 - pubbl. su www.crcalabria.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: STRONGOLI CALCIO - ROSSANO del 12.12.2001 Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 1° del secondo tempo l’arbitro era costretto a sospendere l’incontro in quanto la società STRONGOLI CALCIO era venuta a trovarsi con sei elementi a seguito di infortunio occorso a propri giocatori; visti gli artt. 73 punto 2 delle N.O.I.F., 7 punto 1 ed 8 comma b) del C.G.S.; delibera 1. infliggere alla società STRONGOLI CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 1 - 5 acquisito sul campo dalla società ROSSANO; 2. infliggere alla società STRONGOLI CALCIO l’ammenda di £. 100.000.
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