COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato Regionale Juniores – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/1/2002 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Gara: OLIMPICA CORIGLIANO – ROSSANO del 22.1.2002

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato Regionale Juniores - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/1/2002 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Gara: OLIMPICA CORIGLIANO - ROSSANO del 22.1.2002 Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 25° del secondo tempo dagli spalti dove si trovava, entrava abusivamente in campo assieme ad un proprio dirigente non identificato, il Sig. Marmorea Salvatore, Presidente della società Olimpica Corigliano, e rivolgeva parole ingiuriose e minacciose all’arbitro; - che il citato Sig. Marmorea, alla fine del primo tempo (alla ripresa del gioco invece di ritornare sugli spalti, si fermava in prossimità degli spogliatoi), gridava ai propri giocatori di non rientrare in campo; - che durante la gara, a seguito di una interruzione di gioco da parte dell’arbitro, il Sig. Marmorea Cosma, assistente di parte della società Olimpica Corigliano, entrava in campo e con tono minaccioso gridava all’arbitro: “adesso ti picchio e gli lanciava contro l’asta della bandierina, senza colpirlo (veniva prontamente bloccato dai propri giocatori e da un dirigente); - che il suddetto assistente arbitrale, Sig. Marmorea Cosma, alla notifica del provvedimento di allontanamento dal campo da parte dell’arbitro, si rifiutava di allontanarsi e rivolgeva all’arbitro stesso parole di minaccia; - che l’arbitro, a questo punto, in considerazione che “non era presente la forza pubblica e non vi erano le condizioni ottimali per continuare la gara”, decideva di soprassedere al provvedimento disciplinare da adottare nei confronti del Sig. Marmorea Cosma e continuava la gara “solo pro-forma” al fine di evitare più seri pregiudizi per se e per i giocatori della squadra avversaria; ritenuto: - che le circostanze addotte dall’arbitro per fare proseguire la gara pro-forma non appaiono tali da legittimare la decisione presa; - che, in particolare, è da escludere che il comportamento minaccioso ed il lancio dell’asta della bandierina da parte del Sig. Marmorea Cosma (peraltro senza conseguenze) siano stati tali da menomare la sua indipendenza di giudizio; - che il comportamento del Presidente della società Olimpica Corigliano, Sig. Marmorea Salvatore, anche se censurabile, sia stato tale da costituire una reale situazione di pericolo per l’arbitro stesso, anche in assenza della forza pubblica; - che l’arbitro ha, quindi, fatto cattivo uso dei poteri discrezionali concessigli dall’art. 12 punto 4 lett. c) del C.G.S.; - che pertanto la gara va ripetuta; delibera 1. trasmettere gli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza circa la ripetizione della gara in epigrafe; 2. infliggere alla società OLIMPICA CORIGLIANO l’ammenda di €. 155,00; 3. inibire fino al 30 GIUGNO 2002 il Sig. MARMOREA SALVATORE, Presidente della società OLIMPICA CORIGLIANO; 4. inibire fino al 30 MAGGIO 2002 il Sig. MARMOREA COSMA, dirigente della società OLIMPICA CORIGLIANO.
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