COMITATO REGIONALE CALABRIA – COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 26/11/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 16 della Società REAL TAURIANOVESE (Matr. 610531) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 38 pubblicato il 31.10.2001 (inibizione dirigente CONDELLO Antonio fino 31 OTTOBRE 2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 26/11/2001
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 16 della Società REAL TAURIANOVESE (Matr. 610531)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 38 pubblicato il 31.10.2001 (inibizione dirigente CONDELLO Antonio fino 31 OTTOBRE 2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell’art. 42, punto 5, del Codice di Giustizia Sportiva la ricorrente, per come risulta dal bollo di spedizione dell’ufficio postale, ha inoltrato il reclamo in data 12.11.2001 e, quindi, oltre il termine del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che ha riportato il provvedimento (31.10.2001);
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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