COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 12/11/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 08 della Società POL. SAN LUCIDO (Matr. 75593) avverso la regolarità della gara Torretta = San Lucido ( 1- 0) del 21.10.2001 per presunta posizione irregolare del calciatore De Roberto Domenico, nato il 13.01.1977

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 12/11/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 08 della Società POL. SAN LUCIDO (Matr. 75593) avverso la regolarità della gara Torretta = San Lucido ( 1- 0) del 21.10.2001 per presunta posizione irregolare del calciatore De Roberto Domenico, nato il 13.01.1977 La Commissione letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Rileva La Società POL. SAN LUCIDO assume che il calciatore DE ROBERTO Domenico non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe poiché, squalificato per una gara per come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 98 del 9.5.2001, non aveva scontato detta sanzione. Risulta agli atti del Comitato Regionale che quanto asserito in reclamo risponde al vero. Il calciatore DE ROBERTO ha preso parte alle gare che hanno seguito l’irrogazione della squalifica sopra menzionata. Nello specifico quelle del 23 settembre, 30 settembre e 7 ottobre. Nel corso di detta ultima gara è stato espulso e, pertanto, non ha preso parte alla gara successiva del 14 ottobre. Nella gara del 21 ottobre ha perciò giocato in posizione irregolare non avendo ancora scontato la giornata di squalifica comminata con il C. U. n. 98 citato. Il ricorso è fondato. P.Q.M. · in accoglimento del reclamo irroga alla Società POL. TORRETTA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2; · dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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