COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 12/11/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 09 della Società U.S. COTRONEI 1994 (Matr. 610079) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 33 del 25.10.2001 (squalifica calciatore ROMANO Biagio fino 31 DICEMBRE 2001).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 12/11/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 09 della Società U.S. COTRONEI 1994 (Matr. 610079) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 33 del 25.10.2001 (squalifica calciatore ROMANO Biagio fino 31 DICEMBRE 2001). La Commissione letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Rilevato · che il fatto addebitato al calciatore ROMANO Biagio non può essere posto in dubbio in quanto riportato con precisione dall’arbitro nel supplemento di rapporto; · che tuttavia appare conforme a giustizia ridurre la sanzione irrogata fino a tutto il 12 dicembre 2001; P.Q.M. Ø riduce la squalifica del calciatore ROMANO Biagio fino a tutto il 12 DICEMBRE 2001; dispone accreditarsi la tassa reclamo.
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