COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 19/11/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 06 della Società A.C. NUOVA MELITO (Matr. 73116) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 29 pubblicato il 18.10.2001 (penalizzazione di 1 punto in classifica; squalifica campo di giuoco per TRE giornate).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 19/11/2001
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 06 della Società A.C. NUOVA MELITO (Matr. 73116)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 29 pubblicato il 18.10.2001 (penalizzazione di 1 punto in classifica; squalifica campo di giuoco per TRE giornate).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante
R I L E V A
1. Dall’istruttoria compiuta appare indiscutibile che i fatti accertati dal primo giudice si siano verificati nella loro entità e gravità.
2. Ritiene la Commissione che la sanzione della penalizzazione in classifica non sia applicabile al caso di specie, regolato dalla norma speciale di cui all’art. 11 del C.G.S.
Tale sanzione, pertanto, dovrà essere revocata;
P.Q.M.
1) revoca la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica;
2) conferma nel resto;
3) dispone accreditarsi la tassa.
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