COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 19/11/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 10 della Società A.S. NUOVA BENESTARE 1993 (Matr. 82062) avverso la regolarità della gara Nuova Benestare 1993 = Melicucco (1 – 1) del 27.10.2001 per presunta posizione irregolare del calciatore VOMERO Francesco, nato il 25.04.1979.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 19/11/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 10 della Società A.S. NUOVA BENESTARE 1993 (Matr. 82062) avverso la regolarità della gara Nuova Benestare 1993 = Melicucco (1 – 1) del 27.10.2001 per presunta posizione irregolare del calciatore VOMERO Francesco, nato il 25.04.1979. LA COMMISSIONE considerato che il calciatore non aveva titolo a partecipare legittimamente alla gara Nuova Benestare = Melicucco del 27.10.2001 in quanto squalificato per una gara, come risulta dal Comunicato Ufficiale N. 40 del 9.05.2001del Comitato Distrettuale di Locri (squalifica non ancora scontata alla data del 27.10.2001 per come risulta dalla documentazione fornita dal Comitato Regionale Calabria). P.Q.M. in accoglimento del reclamo irroga alla Società F.C. MELICUCCO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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