COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 19/11/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 11 della Società U.S. PAPANICE (Matr. 610173) avverso la regolarità della gara Real Botro = Papanice (5 – 2) del 28.10.2001 per presunta posizione irregolare del calciatore DE MARE Romeo, nato il 10.10.1972.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 19/11/2001
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 11 della Società U.S. PAPANICE (Matr. 610173)
avverso la regolarità della gara Real Botro = Papanice (5 – 2) del 28.10.2001 per presunta posizione irregolare del calciatore DE MARE Romeo, nato il 10.10.1972..
LA COMMISSIONE
considerato che il calciatore non aveva titolo a partecipare legittimamente alla gara Real Botro = Papanice del 28.10.2001 in quanto squalificato per una gara, come risulta dal Comunicato Ufficiale N. 64 del 27.06.2001del Comitato Provinciale di Catanzaro (squalifica non ancora scontata alla data del 28.10.2001 per come risulta dalla documentazione fornita dal Comitato Regionale Calabria).
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo irroga alla Società REAL BOTRO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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