COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 03/12/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 19 della Società POL. AZZURRA (Matr. 911421) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n° 21 pubblicato il 15.11.2001 (Ammenda di £. 500.000; squalifica campo di giuoco per UNA giornata; inibizione dirigenti CUGLIARI Francesco fino 12 DICEMBRE 2001 e PUTRINO Massimo fino 15 MARZO 2002; squalifica calciatore PETROLO Rosario fino 15 NOVEMBRE 2004).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 03/12/2001
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 19 della Società POL. AZZURRA (Matr. 911421)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n° 21 pubblicato il 15.11.2001 (Ammenda di £. 500.000; squalifica campo di giuoco per UNA giornata; inibizione dirigenti CUGLIARI Francesco fino 12 DICEMBRE 2001 e PUTRINO Massimo fino 15 MARZO 2002; squalifica calciatore PETROLO Rosario fino 15 NOVEMBRE 2004).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
- ritenuto che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed in equivoca che i fatti accertati dal primo giudice si sono verificati effettivamente nella loro gravità;
- considerato che l’inibizione del dirigente Cugliari Francesco e la squalifica del campo per una giornata non sono reclamabili ai sensi dell’art. 41, punto 3, lett. b) e c) del C.G.S.;
- che, comunque, le sanzioni inflitte sono congrue ed adeguate alla natura e all’entità dei fatti verificatisi;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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