COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 03/12/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 20 della Società POL. S. PIETRO A MAIDA (Matr. 71148) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n° 21 pubblicato il 15.11.2001 (squalifica campo di giuoco per QUATTRO giornate; ammenda di £. 800.000, euro 413,17; squalifica calciatore AZZARITO Andrea fino 15 NOVEMBRE 2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 03/12/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 20 della Società POL. S. PIETRO A MAIDA (Matr. 71148) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n° 21 pubblicato il 15.11.2001 (squalifica campo di giuoco per QUATTRO giornate; ammenda di £. 800.000, euro 413,17; squalifica calciatore AZZARITO Andrea fino 15 NOVEMBRE 2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; - ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca che il calciatore Azzarito Andrea si è reso responsabile del gravissimo gesto di violenza nei confronti del direttore di gare, che veniva inoltre aggredito da calciatori e dirigenti della società reclamante; - che per effetto dell’aggressione l’arbitro – che si sottraeva alle ripetuta violenza solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine – non era più in grado di portare a terminare la conduzione della gara; - considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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