COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 03/12/2001 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 22 della Società COMPRENSORIO C. VATICANO (Matr. 53410) avverso la regolarità della gara Comprensorio C. Vaticano = S. Maria Catanzaro ( 2 – 2) del 14.10.2001 per presunta posizione irregolare del calciatore ELIA HERNAN DANIEL
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 03/12/2001
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 22 della Società COMPRENSORIO C. VATICANO (Matr. 53410)
avverso la regolarità della gara Comprensorio C. Vaticano = S. Maria Catanzaro ( 2 – 2) del 14.10.2001 per presunta posizione irregolare del calciatore ELIA HERNAN DANIEL
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
R I L E V A
1) La società reclamante lamenta che durante la gara del 14.10.2001, la società S. Maria Catanzaro ha utilizzato il calciatore Elia Hernan Daniel, il quale non avrebbe avuto titolo a prendere parte alla gara in oggetto perché, proveniente da Federazione Straniera, avrebbe dovuto essere autorizzato dalla F.I.G.C. di Roma, ai sensi dell’art, 40 N.O.I.F.;
2) Il reclamo appare fondato.
Dai documenti ufficiali risulta infatti, che il calciatore Elia Hernan Daniel non era tesserato - alla data della gara – con la Società S. Maria Catanzaro, avendo anzi l’ufficio tesseramento richiesto alla stessa Società un’integrazione della documentazione al fine di definire la posizione del calciatore in questione. Egli comunque non aveva quindi titolo a partecipare alla gara, in quanto di privo del transfert internazionale, necessario perché proveniente da Federazione Estera;
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso commina alla Società S. Maria Catanzaro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa.
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